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Requisiti statutari delle
associazioni sportive dilettantistiche |
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Nella Gazzetta Ufficiale n° 119 del 22 maggio 2004 e
n°136 del 28 maggio 2004 sono stati pubblicati due
provvedimenti legislativi nei quali sono contenute
importanti disposizioni concernenti le società e
associazioni sportive dilettantistiche. |
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Il primo ( legge 21 maggio 2004 n°128, art.4 comma 6
bis) con le modifiche apportate all’art. 90 comma 18
della legge 289/2002 precisa i requisiti che debbono
contenere gli statuti delle società e associazioni
sportive per essere riconosciute come tali e
conseguentemente usufruire delle facilitazioni fiscali
per esse previste dalla legislazione vigente oltre che
della priorità sull’utilizzo delle strutture pubbliche
(scuole, impianti ecc…) e di eventuali contributi
pubblici. |
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Il secondo provvedimento (D.Lgs 28 maggio 2004 n°136)
conferma la centralità del CONI nello sport, gli assegna
la funzione di organismo che riconosce la “qualità
sportiva” di società o di associazioni aventi finalità
sportive dilettantistiche, di compilare l’elenco di tali
società ed associazioni e di trasmetterlo annualmente al
Ministero delle Finanze- Agenzia delle Entrate, ai fini
della legittima fruizione dei benefici fiscali previsti
in favore delle stesse. |
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In considerazione che solo le associazioni
che avranno statuti conformi alle disposizioni vigenti (D.Lgs.460/97-L.289/2002-L.128/2004)
potranno usufruire delle facilitazioni suddette, abbiamo
ritenuto utile predisporre uno statuto tipo, contenente
tutte le clausole delle leggi richiamate, che, con gli
opportuni adeguamenti alle situazioni concrete (ad
esempio colori sociali, riferimento a particolari
discipline ecc…) può essere adottato dalle nostre
associazioni sportive. |
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Per facilitare il confronto tra gli statuti esistenti e
quello che vi alleghiamo, abbiamo scritto in corsivo le
parti obbligate dalle leggi citate. |
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Vi ricordiamo anche che le eventuali modifiche da
apportare agli statuti esistenti debbono essere
approvate da una assemblea straordinaria dei soci
appositamente convocata e che tale verbale assieme allo
statuto modificato (o le sole modifiche apportate se il
vecchio statuto era già registrato), vanno registrati
presso l’Ufficio Unico delle Entrate competente per
territorio (in triplice copia), al costo di Euro 129.11
più una marca da bollo di Euro 10.33 ogni 4 pagine;
qualora lo statuto modificato avesse forma di “atto
pubblico”, anche le modifiche vanno registrate dal
notaio. |
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Richiamiamo all’ attenzione di tutte le associazioni /
società sportive l’urgenza di adottare il nuovo statuto
e di registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate in
quanto le suddette norme sono in vigore dal 24 maggio
scorso. Nel caso la vostra Società abbia forma giuridica
diversa da quella associativa (Srl o cooperativa), prima
di procedere alle modifiche statutarie è opportuno
contattiate la Sede nazionale US Acli. |
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Per ulteriore informazioni è comunque a vostra
disposizione il Segretario nazionale, Gianni Girardo
(06/5840 650) o il Sig, Damiano Lembo (06/5840 563). |
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
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Scarica lo statuto dell'associazione sportiva
dilettantistica>> |
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Art. 1 Costituzione e Sede |
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana
e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita
l’associazione sportiva denominata: “
Associazione Sportiva Dilettantistica”
con sede in
Via |
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Art. 2 Scopi e finalità |
a) L’Associazione sportiva:
· Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare
iniziative per rispondere ai bisogni di attività
motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e
donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con
un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone
più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale
ed alle loro famiglie;
Per la crescita umana e sociale dei propri soci
l’associazione può promuovere e gestire attività
culturali, ricreative, educative e formative compresa
l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento
dell’attività sportiva dilettantistica;
· Sviluppa il proprio compito educativo favorendo
un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della
personalità;
· Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il
Regolamento dell’Ente di promozione Sportiva e/o delle
Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali
riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi, e a
partecipare al programma di attività delle stesse;
· Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività
osservando i principi e le norme sportive al fine di
salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e
culturale dello sport.
b) L’Associazione sportiva non ha finalità di lucro, è
ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità
di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a
carattere nazionale e regionale sull’associazionismo
sportivo, collaborando con altre esperienze sportive,
forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le
normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
c) L'associazione accetta di conformarsi alle norme e
alle direttive dell’Ente di Promozione Sportiva e/o
delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline
Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà
affiliarsi . |
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Art. 3 Durata |
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a) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati. |
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Art. 4 Soci dell’associazione |
a) Possono essere soci dell’associazione sportiva tutti
i cittadini che ne condividono le finalità, non sono
tuttavia ammessi soci temporanei;
b) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al
Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
c) La presentazione della domanda di ammissione dà
diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del
Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30
giorni. Nel caso la domanda venga respinta,
l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si
pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria,
nella sua prima convocazione;
d) I soci hanno diritto a frequentare i locali
dell’Associazione ed a partecipare a tutte le
manifestazioni indette dalla stessa;
e) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che
purché:
· Non abbiano riportato condanne penali passate in
giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo
superiore ad un anno;
· Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo
riabilitazione, squalifiche od inibizioni
complessivamente superiori ad un anno;
· Non abbiano subito sanzioni di sospensione
dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di
sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni
fisiche nelle attività sportive.
f) Per le cariche che comportano responsabilità civile o
verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la
maggiore età;
g) I soci sono tenuti:
· Al pagamento della tessera sociale o di eventuali
quote contributive mensili od altre periodicità in
relazione all’attività dell’associazione sportiva; la
tessera sociale e le quote versate non sono
trasmissibili né rivalutabili;
· All’osservanza dello statuto, degli eventuali
regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli
organi sociali, comprese eventuali integrazioni della
cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie;
h) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per
i seguenti motivi:
· Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente
statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
· Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota
sociale senza giustificato motivo;
· Qualora in qualche modo arrechino danni morali o
materiali all’associazione sportiva;
i) Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione
i soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea
dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del
Coni; |
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Art. 5 Gli organi dell’associazione |
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a) Gli organi dell’associazione sportiva sono
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il
Presidente. |
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Art. 6 L’Assemblea |
L’assemblea della Associazione Sportiva:
· È l’organo sovrano della Associazione Sportiva;
· È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in
regola con il pagamento delle quote associative e che
non abbiano in corso sanzioni disciplinari;
· Non sono ammesse deleghe;
· È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria
almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora
lo richiedano un terzo dei soci,
· la convocazione deve:
> Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento
della riunione;
>Essere affissa presso la sede e comunicata con ogni
mezzo che ne consenta una idonea pubblicità;
> Indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora
della prima e della seconda convocazione, distanziate di
almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il
programma dei lavori;
· Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica
l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
· Approva annualmente il conto economico preventivo ed
il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
· Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali
regolamenti.
b) Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni,
decadenza, impedimento del Presidente è convocata con
all’ODG:
· Elezione del Presidente;
· Determinazione della composizione del Consiglio
Direttivo in base alle specifiche caratteristiche
dell’Associazione;
· Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più
Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio
Direttivo tenendo conto che devono essere comunque
attribuite le responsabilità dell’organizzazione e
dell’amministrazione;
c) Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti
consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci
con le medesime modalità previste per la sua
convocazione. |
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Art. 7 Validità assembleare |
a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un
voto.
b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
c) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto
l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero
degli associati intervenuti e delibera con il voto dei
presenti. |
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Art. 8 Assemblea straordinaria |
a) L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal
Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra
idonea forma di comunicazione spedita ai soci almeno 15
giorni prima dell’adunanza.
b) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti
materie: approvazione e modificazione dello statuto
sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità
di liquidazione. |
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Art. 9 Il Consiglio Direttivo della Associazione
Sportiva |
a) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione sportiva;
b) È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque
membri;
c) Esso sviluppa il programma stabilito dall’assemblea
dei soci;
d) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono
convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
e) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, ma
decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a
mancare la maggioranza dei componenti eletti
dall’assemblea;
f) Nel caso l’assemblea le abbia delegato l’elezione del
Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi
componenti e, su proposta del Presidente, procede
all’attribuzione delle responsabilità associative agli
altri componenti del Consiglio Direttivo;
g) I membri del Consiglio Direttivo non possono
ricoprire cariche analoghe in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina
Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito
della medesima disciplina facente capo ad un’Ente di
Promozione Sportiva. |
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Art. 10 Convocazione Direttivo |
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a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. |
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Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo |
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei
soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei
soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o
venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni
relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i
soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e
l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci. |
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Art. 12 Il Presidente |
a) Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni,
personalmente o a mezzo di suoi delegati;
b) Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le
deliberazioni;
c) Stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
d) In caso di impedimento o di prolungata assenza del
Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi
compiti;
e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari
consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al
nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di
questi; tali consegne devono risultare da apposito
processo verbale che deve essere portato a conoscenza
della presidenza alla prima riunione. |
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Art. 13 Processi verbali |
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a) Di tutte le riunioni dell’assemblea e della
Presidenza, deve essere redatto un processo verbale che
va trascritto negli appositi libri. |
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Art. 14 Il rendiconto |
a) Il Consiglio direttivo redige il rendiconto
economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo
che consuntivo da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare
circa la situazione economico-finanziaria
dell’associazione, con separata indicazione
dell’eventuale attività commerciale posta in essere
accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso
una separata relazione di accompagnamento.
b) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
c) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati, in uno con la convocazione
dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno
l’approvazione |
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Art. 15 Anno sociale |
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a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il
1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. |
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Art. 16 Patrimonio |
a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai
contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili
ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I
singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere
all’Associazione la divisione del fondo comune;
b) Data la natura di associazione senza scopo di lucro,
è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti
per le finalità istituzionali e conseguentemente è
vietato distribuire anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
c) I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere
inventariati. |
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Art. 17 Scioglimento dell’Associazione |
a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da
almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con
l'esclusione delle deleghe.
b) L'assemblea, all'atto di scioglimento
dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità
preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a
favore di altra associazione che persegua finalità
analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge. |
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